Sequestro probatorio e responsabilità ambientale: legittimità della misura anche nei confronti di soggetti estranei al reato
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Sequestro probatorio e responsabilità ambientale: legittimità della misura anche nei confronti di soggetti estranei al reato

Nota a margine della sentenza della Cassazione penale, Sez. III, 18 dicembre 2024, n. 46549.

Con la sentenza in commento, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato un rilevante principio di diritto in tema di sequestro probatorio, secondo cui “Ai fini della legittimità del sequestro probatorio non è necessario che il titolare del bene sottoposto a vincolo reale coincida con l’autore del reato per il quale si procede, in quanto il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca e assicurazione della prova, prescinde dalla necessità che il titolare del bene e autore del reato coincidano, essendo sufficiente la relazione tra la cosa e il reato e la sua necessità a fine di prova, non occorrendo […] una relazione tra la cosa e l’indagato o autore del fatto”.

 Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus Diritto

a cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Chiara Caputo (dello Studio Legale Ventimiglia)