05 Mar Consiglio e Parlamento europeo raggiungono un accordo sulla proposta di Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio (PPWR)
Nella tarda serata di mercoledì 4 marzo, Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
L’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica, esentando da tali obiettivi gli imballaggi di plastica compostabili e gli imballaggi la cui componente di plastica rappresenta meno del 5 % del peso totale dell’imballaggio.
Il testo stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040 per bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature di grandi dimensioni e imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e imballaggi raggruppati. Gli imballaggi in cartone sono generalmente esentati da tali requisiti.
Viene stabilito l’obbligo per le imprese di asporto di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o cibi pronti, senza costi aggiuntivi; inoltre, entro il 2030, le attività di asporto dovranno offrire almeno il 10% dei prodotti in formati adatti al riutilizzo. Le nuove norme esentano le microimprese dal conseguimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di costituire pool di un massimo di cinque distributori finali per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.
Entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande anche istituendo sistemi di restituzione su cauzione (DRS); saranno esentati dall’obbligo di introdurre sistemi di restituzione su cauzione se raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all’80 % nel 2026 e se presentano un piano per conseguire l’obiettivo generale di raccolta differenziata del 90 % entro il 2029. Viene poi introdotta una deroga quinquennale generale al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo a condizioni specifiche, tra cui il superamento di 5 punti percentuali degli obiettivi di riciclaggio da conseguire entro il 2025.
Le nuove norme introducono restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse all’interno del settore HORECA, per i piccoli prodotti cosmetici e da toeletta utilizzati nel settore ricettivo (ad esempio flaconi di shampoo o lozioni per il corpo) e per i sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei mercati per generi alimentari sfusi), mentre non valgono per quelli in plastica compostabile e per quelli compositi in plastica e carta. L’accordo invita la Commissione a valutare, tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi di plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, a stabilire requisiti di sostenibilità per il contenuto biologico negli imballaggi di plastica.
Il testo dell’accordo introduce infine una restrizione all’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) al di sopra di determinate soglie. Al fine di evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, la Commissione dovrà valutare la necessità di modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.
Rispetto all’orientamento generale approvato dal Consiglio europeo il 18 dicembre 2023 con il solo voto contrario dell’Italia, l’accordo raggiunto ieri viene incontro ad alcune delle richieste del nostro Paese, soprattutto ampliando le deroghe previste.
L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto all’approvazione dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (COREPER I) e alla Commissione ENVI (ambiente) del Parlamento; se approvato, il testo dovrà essere formalmente adottato da entrambe le istituzioni, previa revisione da parte di giuristi linguisti, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore. Il regolamento si applicherà a partire da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.