Il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare in favore di società operative non integra il reato di autoriciclaggio
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Il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare in favore di società operative non integra il reato di autoriciclaggio

A parere della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. V, 21.05.2024, n. 20152), affinché si configuri il reato di antiriciclaggio è necessario un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.

 Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus Diritto

a cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Chiara Caputo (dello Studio Legale Ventimiglia)